La trascrizione di un atto notarile, o di un contratto fra privati, consiste nell'inserire tale documento nei Registri Immobiliari.
Pertanto i Registri Immobiliari sono libri nei quali si trovano tutti i contratti di vendita, donazione, permuta e simili, che trasferiscono la proprietà, o altri diritti, di beni immobili, nonché le ipoteche, i sequestri, i pignoramenti, etc..
I Registri immobiliari possono essere liberamente consultabili all'Agenzia del Territorio dove si trova l'immobile o anche sul sito internet www.agenziadelterritorio.it
I Registri immobiliari devono assolvere a una funzione principale del nostro diritto che è quella pubblicitaria nel caso di trasferimento e/o modificazione di diritti reali su beni immobili o su beni mobili registrati. Infatti la costituzione ed il trasferimento di determinati diritti è un fatto che ha rilevanza non soltanto per le parti che tale costituzione o trasferimento operano, ma anche per i terzi che potrebbero essere interessati al mutare di alcune situazioni giuridiche. La conoscenza da parte di tutti di questa situazione è quindi una specifica esigenza dell'ordinamento giuridico e dei rapporti da esso riconosciuti.
La trascrizione nei Registri Immobiliari ha in definitiva la funzione di rendere opponibile ai terzi la costituzione, il trasferimento o la modificazione dei diritti reali sui beni immobili o sui beni mobili registrati. Da qui si traggono alcune conseguenze e cioè:
a) chi ha trascritto per primo il proprio atto è preferito ad altri eventuali trascrittori anche se gli atti di questi ultimi rechino date antecedenti a quelle dell'atto di chi ha provveduto ad effettuare per primo la trascrizione;
b) conseguentemente la trascrizione può avere la funzione di dirimere le eventuali controversie tra più soggetti ai quali sia stato trasferito lo stesso diritto;
c) gli atti trascritti sono di per sé validi comunque e quindi la trascrizione opera soltanto nei confronti di terzi. Per la stessa logica la trascrizione, essendo estranea all'atto costitutivo del diritto reale, non ha efficacia sanante di eventuali atti invalidi